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Parere n. 25 del 23/02/2012

PREC 264/11/S

Sulla legittimità del requisito inerente il “possesso di bilanci in utile d’impresa nell’ultimo triennio disponibile”

Secondo l’istante il requisito rappresentato dal “possesso di bilanci in utile d’impresa nell’ultimo triennio disponibile” sarebbe illegittimo, arbitrario e rappresenterebbe un elemento in grado di limitare senza alcuna valida giustificazione la partecipazione alla gara, in quanto l’art. 41 del Codice dei Contratti pubblici non richiede dei bilanci in utile, ma semplicemente una valutazione complessiva dello stato economico e finanziario dei concorrenti, al fine di valutarne la capacità ad assumere le obbligazioni nascenti dall’eventuale aggiudicazione. Secondo l’Autorità, invece, la disposizione censurata non contrasta con l’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto è lo stesso legislatore che consente di dimostrare il possesso dei requisiti economici e finanziari attraverso la presentazione dei bilanci, né appare affetta da vizi di illogicità ed irragionevolezza, sebbene richieda dei bilanci in utile, in quanto grazie a tale elemento la stazione appaltante è in grado di scegliere tra concorrenti che mostrano di avere una maggiore affidabilità economico-finanziaria rispetto a quelli che presentano perdite di esercizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.1.2011 n.426). Il requisito censurato, inoltre, non limita la partecipazione alla gara de qua, atteso che, da un lato non viene richiesto un utile minimo, e, comunque, dall’altro, lo stesso può essere oggetto di avvalimento. Il disciplinare di gara, inoltre, ammette la partecipazione anche in forma associata.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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