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Parere n. 32 del 13 febbraio 2014

PREC 266/13/F

Sull’obbligo di motivazione in ordine alla mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali

L’immotivato accorpamento in un unico lotto di gara di prodotti non omogenei tra loro dà luogo alla violazione del comma 1-bis dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici (introdotto dall’art. 44, settimo comma, del d.l. n. 201 del 2011), ai cui sensi le amministrazioni devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese. Tale norma, significativamente collocata tra i principi che presiedono all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, esprime tutto il favor del legislatore per il frazionamento degli appalti, evidenziato da una previsione che opera nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture. Il “lotto” identifica uno specifico oggetto dell’appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. La valorizzazione della natura funzionale del lotto ha il pregio di favorire l’efficienza e l’economicità dell’appalto, perché evita, qualora non fosse completata una frazione dell’appalto, uno spreco di risorse economiche e un danno per l’erario. La suddivisione in lotti è stata formulata in termini di doverosità se diretta a favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese (cfr., in argomento, A.V.C.P., parere 13 settembre 2012 n. AG 18/12). Con l’art. 26-bis, primo comma, del D.L. n. 69 del 2013 (in vigore dal 21 giugno 2013 ed applicabile temporalmente alla gara in esame), è stata aggiunta al comma 1-bis dell’art. 2 del Codice la previsione espressa secondo cui “nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”. Il legislatore ha, da un lato, favorito la suddivisione in lotti e, dall’altro, ha intensificato l’onere motivazionale delle stazioni appaltanti, che devono giustificare l’articolazione dell’appalto con riferimento alle condizioni tecniche ed economiche poste dal Codice, dandone conto esplicitamente nella determina a contrarre. Il frazionamento dell’appalto è qualificato come doveroso, se diretto a favorire l’accesso alla commessa pubblica delle piccole e medie imprese, con la conseguenza che la stazione appaltante dovrà motivare anche con riferimento a tale aspetto, valorizzando la suddivisione in lotti sotto il profilo teleologico.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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