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( votes)Parere n. 80 del 16/05/2012
PREC 32/12/L
Non è ammissibile la richiesta di ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa
L’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici dispone che l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nella lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il successivo comma 7, stabilisce che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine per la stipulazione del contratto.
Dal combinato disposto dell’art. 1328, comma 1, Codice civile (“La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”) e del citato comma 6, secondo periodo, dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (“L’offerta è vincolante per il periodo indicato dal bando o nella lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”) si ricava che la proposta del concorrente al pubblico appalto diviene irrevocabile non appena sia scaduto il termine per la sua presentazione.
La previsione di un termine di efficacia dell’offerta presentata di durata certa, stabilita preventivamente, e non più manovrabile per effetto di eventuali accordi tra partecipanti, come tali ormai individuati, ovvero ad opera della stessa commissione aggiudicatrice, risponde anche ad un’evidente esigenza di trasparenza delle pubbliche gare, idonea, a seconda dei casi, a non alterare il calcolo delle medie ovvero, come nella specie, della soglia di anomalia.
Pertanto, si può quindi concludere che non è ammissibile la richiesta di ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa, in quanto dopo tale data l’impresa è vincolata alla propria istanza di partecipazione alla gara ed alla propria offerta, con tutte le conseguenze previste dalla legislazione di settore ed in particolare dagli articoli, 38, 48 e 75 del d.lgs. n. 163/2006.