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Parere n. 120 del 19/07/2012

PREC 86/12/L

Il principio del favor partecipationis e quello di tutela dell’affidamento ostano all’esclusione di un’impresa, nel caso in cui la compilazione dell’offerta risulti conforme al modulo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione

La stazione appaltante sanzionava con l’esclusione dalla gara la mancata compilazione di tutte le voci indicate nel predetto modulo, tra cui anche l’indicazione del luogo e della data di nascita di colui che firma l’offerta economica. Si osserva, però, che il modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta non recava nell’ultima pagina (né altrove) accanto allo spazio riservato alla firma del concorrente quello per l’indicazione del “luogo e data di nascita”. Conseguentemente, l’istante potrebbe essere stata tratta in inganno dalla stessa documentazione di gara circa la necessità di apporre, a pena di esclusione, i dati contestati. In ipotesi del genere l’Autorità ha affermato che “laddove la stazione appaltante abbia ritenuto di indirizzare le modalità di partecipazione alla gara con la predisposizione di moduli, schede e/o schemi di documenti, l’eventuale difformità degli stessi dalle prescrizioni del disciplinare di gara costituisce un comportamento equivoco dell’amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti e a dare indicazioni o avvertenze fuorvianti”, per cui l’Autorità medesima ha ritenuto in tali casi non legittima l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno correttamente presentato quanto richiesto dal disciplinare (AVCP pareri n.117 del 16.6.2010; n. 93 del 10.9.2009; n. 21 del 12.2.2009; deliberazione n. 68 del 13.9.2006).

Il principio di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede, che informa l’amministrazione nel suo complesso, non consente di traslare a carico del soggetto partecipante ad una gara le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante, “attesa la duplice necessità di tutelare sia l’affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l’interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione”. 

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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