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Parere n. 26 del 13 febbraio 2014

PREC 146/13/S

E’ assolutamente conforme all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici la clausola dell’appalto indetto per un servizio che deve offrire precise garanzie di qualità, serietà, affidabilità e continuità, anche in ragione della peculiare platea di utenti destinatari

La questione in esame concerne la legittimità della lex specialis di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, nella parte, ritenuta limitativa della concorrenza, in cui richiede tra i requisiti di partecipazione la disponibilità di un centro di cottura di riserva. Non si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione irragionevolmente restrittiva della concorrenza o sproporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto, come nel diverso caso, cui fa riferimento la giurisprudenza amministrativa richiamata dall’istante, della richiesta disponibilità di un centro di cottura nell’ambito del territorio comunale o in prossimità del medesimo, ovvero ad una distanza massima dalla sede comunale. Viceversa, la S.A. ha ritenuto correttamente di attribuire rilevanza, ma al diverso fine della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al tempo di percorrenza necessario alla consegna dei pasti preparati e confezionati nel centro di cottura alternativo in eventuali situazioni di emergenza. Trattasi, però, della previsione di un criterio per l’attribuzione del punteggio e non di un requisito di partecipazione alla gara. Del resto, è assolutamente conforme all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, concernente la capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi e, per quanto ne occupa, del servizio di refezione scolastica, la richiesta disponibilità di strutture produttive alternative per essere in grado di fornire, a fronte di cause di forza maggiore che impediscano l’utilizzo del centro di cottura principale, i pasti necessari e con le stesse caratteristiche indicate nel capitolato. Non appare dunque, come adombrato dall’istante, una prescrizione di dubbia legittimità, di fronte alla quale andrebbe privilegiato il principio della più ampia partecipazione dei concorrenti, bensì di una clausola fondamentale dell’appalto indetto per un servizio che deve offrire precise garanzie di qualità, serietà, affidabilità e continuità, anche in ragione della peculiare platea di utenti destinatari, ossia bambini ed adolescenti. E’, pertanto, un requisito essenziale dell’offerta, inerendo ai mezzi indispensabili per la corretta esecuzione dell’appalto.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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