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( votes)Parere n. 156 del 27/9/2012
PREC 129/12/S
E’ legittima l’esclusione del concorrente che ha prodotto una cauzione provvisoria di importo dimezzato omettendo di dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa, in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva (attestata dal possesso della certificazione di qualità) che consente di ritenerla maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell’appalto.
Ne deriva, da un lato, l’automatica applicabilità della norma codicistica, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione opera indipendentemente da un’espressa previsione della lex specialis di gara, che neppure potrebbe legittimamente escluderne a priori l’operatività. D’altronde, occorre che vi sia una manifestazione di volontà espressa ed univoca da parte dell’impresa di volersi avvalere della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza questa che, oggettivamente considerata, integra gli estremi di una legittima causa di esclusione: perciò, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualità, l’impresa che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare documentalmente in fase di offerta il possesso di tale requisito (in giurisprudenza, si veda TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841).
Anche questa Autorità ha più volte ribadito che, affinché possa operare il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, è necessario che il concorrente produca, unitamente all’offerta ed alla cauzione, la prova di essere in possesso della certificazione di qualità (cfr. A.V.C.P. deliberazione 5 novembre 2009 n. 102), mentre soltanto in relazione agli appalti di lavori pubblici, l’impresa che intenda usufruire del beneficio della riduzione della cauzione può limitarsi a manifestare detto intendimento con una dichiarazione di volontà senza allegare il certificato di qualità, atteso che il possesso di tale requisito risulta dall’attestato SOA (cfr. A.V.C.P., deliberazione 17 aprile 2007 n. 112).