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( votes)Parere n. 150 del 27/9/2012
PREC 75/12/L
Il divieto per l’impresa di avvalersi di più un concorrente va inteso, in caso di RTI, in riferimento a ciascun componente l’RTI
La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti di un raggruppamento di imprese per aver violato la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 secondo cui “in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente…”.
Al riguardo si richiama la determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (Avvalimento nelle procedure di gara) con la quale l’Autorità, a proposito dei raggruppamenti temporanei di imprese, ha specificato che l’art. 49, comma 1 del Codice, che richiama espressamente il “raggruppato”, nell’ambito di coloro che possono utilizzare l’avvalimento, deve essere interpretato nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Ciò significa sostanzialmente che per “concorrente, singolo o consorziato o raggruppato”, ai sensi del comma 1 del cit. art. 49, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I. e non l’R.T.I. nel suo complesso.
Ne discende, come notorio e comunque non in discussione nemmeno in questa sede, che poiché il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, non è possibile che il raggruppamento si avvalga unitariamente di una sola ausiliaria, dovendo ciascuna impresa partecipante all’ATI, singolarmente intesa, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento.
L’esclusione dell’ATI, operata dalla stazione appaltante, è stata legittimamente disposta in considerazione del fatto che le imprese partecipanti alla medesima non potevano, entrambe, avvalersi di una unica ausiliaria, a mente del combinato disposto di cui al comma 1 e al comma 8 dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006.