Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Parere n. 19 del 30/01/2014

PREC 205/13/L

Il riesame in autotutela della documentazione di gara necessita della pubblicità della seduta

In sede di controdeduzioni, è accaduto che i membri della commissione di gara hanno riesaminato tutte le offerte economiche, a ciò indotti dalla segnalazione di un’impresa concorrente il cui ribasso percentuale era stato erroneamente riportato a verbale e nella graduatoria. Il riesame delle offerte è però avvenuto in seduta non pubblica e non è stato preceduto da rituale avviso di convocazione ai concorrenti. In relazione a fattispecie analoghe a quella in esame, la giurisprudenza ha affermato che l’autotutela deve svolgersi secondo modalità coerenti con le regole sostanziali che governano le singole fasi di aggiudicazione e, innanzitutto, nel rispetto della piena pubblicità della fase di apertura delle buste contenenti le offerte.

In questo senso, il procedimento di riesame deve svolgersi con cautele idonee ad assicurare garanzie uguali o sostanzialmente equipollenti a quelle prescritte per gli atti e le operazioni oggetto di rivalutazione, specialmente quando i vizi riguardino le descrizioni di operazioni materiali o gli accertamenti di fatti storici compiuti dalla commissione: a fronte dell’attestazione contenuta nei verbali di gara circa l’esistenza o la mancanza di determinati documenti allegati alle offerte, già verificata in seduta pubblica, l’accertamento di eventuali errori è possibile solo seguendo procedure idonee a non vanificare il rigore formale dell’asta pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2000 n. 661, ove si chiarisce altresì che “… Le operazioni di verifica devono essere svolte non solo alla presenza della commissione di gara nella sua integrità, ma soprattutto in modo da consentire la partecipazione dei concorrenti, o, quanto meno, dei soggetti direttamente interessati dal riesame delle precedenti operazioni. Fra tali soggetti va sicuramente incluso l’originario aggiudicatario, il quale deve essere posto in grado di verificare personalmente (o tramite un rappresentante), la consistenza effettiva della documentazione di gara”).

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.