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( votes)PARERE N. 206 DEL 19/12/2012
PREC 150/12/S
In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, il requisito della certificazione di qualità non è cumulabile
La funzione delle certificazione di qualità è quella di attestare semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi (cfr. AVCP parere n.97 del 19.5.2011). Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità (cfr. AVCP determinazione n. 2 del 1.8.2012). In caso di partecipazione alla gara de qua di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni richieste dalla lex specialis. Ciò in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l’esecuzione dell’appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti, e, pertanto, ciascuna impresa esecutrice deve avere le certificazioni richieste (AVCP determinazione n. 27 del 6.02.2007).