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PARERE N. 15 del 20.02.2013

PREC 241/12/L

Gli elementi per la valutazione delle offerte tecniche relative alla sede delle imprese concorrenti vìolano il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi

Secondo la giurisprudenza comunitaria l’Amministrazione, quando aggiudica adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve individuare criteri di selezione che siano collegati all’oggetto dell’appalto, specifici ed  oggettivamente quantificabili, pubblicizzati nel bando o nei documenti di gara  affinché siano noti a tutti i concorrenti, rispettosi dei principi di parità di  trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di valutazione previsti nel bando devono, inoltre, essere sempre elaborati con riferimento all’offerta e non all’azienda concorrente in quanto tale (cfr. A.V.C.P., determinazione 24 novembre 2011 n. 7). Nel caso di specie, il sub-punteggio (10 punti su 70) riservato alla considerazione di elementi prettamente soggettivi, quali la sede dell’impresa concorrente e la localizzazione di depositi e siti produttivi, ha un’incidenza quantitativa non trascurabile sul punteggio complessivo da attribuire alle offerte tecniche.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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