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( votes)Parere n. 32 del 13/03/2013
PREC 273/12/F
L’applicazione in via analogica della disciplina sui lavori pubblici non contrasta con quella delle pubbliche forniture
Ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006, “un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, è considerato un «appalto pubblico di forniture»”. Da ciò ne consegue l’applicabilità in via diretta della disciplina prevalente delle pubbliche forniture, ma, in via analogica, anche di quella dei pubblici lavori, se non in contrasto con la normativa prevalente, e ciò al fine di evitare vuoti normativi. Ne deriva che i criteri di cui agli artt. 33 e 34 d.P.R. 207/2010, fatti propri dalla stazione appaltante, ancorchè relativi agli appalti di lavori pubblici, possono senz’altro trovare applicazione, in quanto non in contrasto con la disciplina delle pubbliche forniture, anche all’appalto misto in esame. Sotto altro profilo, costituisce, altresì, motivo di esclusione “la presentazione di elaborati privi di firma e di timbro da parte di progettisti abilitati all’esercizio della professione, come previsto dalla legge”. L’istante sostiene che non possa trovare applicazione il co. 12 dell’art. 15 d.P.R. 207/2010 secondo cui “Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche”, poiché trattasi di appalto di forniture. Anche questa censura non è fondata, in quanto, come sopra evidenziato, la disciplina degli appalti di lavori pubblici, se non contrastante con quella relativa alle pubbliche forniture, può senz’altro riempire i vuoti normativi e trovare applicazione in via analogica. Inoltre, la sottoscrizione di un progetto tecnico (sia esso di livello preliminare, definitivo o esecutivo) deve necessariamente derivare da un professionista abilitato, in quanto, altrimenti, è tamquam non esset. Con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, non necessitava una specifica disposizione del bando che la prevedesse come causa di esclusione, essendo, la legittimità dell’esclusione, derivazione dei principi generali esposti e della suddetta disposizione di legge.