Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 21 del 06/03/2013
PREC 257/12/L
L’incompletezza del fac-simile relativo alla dichiarazione di subappalto è suscettibile di integrazione
I principi del favor partecipationis e di tutela dell’affidamento non consentono di escludere l’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al fac-simile all’uopo approntato dalla stazione appaltante, potendo l’eventuale difformità o incompletezza costituire oggetto di richiesta di integrazione: sussiste, infatti, il cosiddetto “dovere di soccorso” dell’Amministrazione nella peculiare ipotesi in cui l’omissione riguardi dichiarazioni pur richieste dalla legge o dal bando a pena d’esclusione, ove l’errore, a prescindere dalla sua riconoscibilità, sia stato in qualche modo ingenerato dalla stessa Amministrazione come nell’ipotesi di modulistica incompleta, senza che possa rilevare in senso contrario che l’utilizzo del fac-simile di offerta sia consigliato e non reso obbligatorio dal bando, trattandosi pur sempre di documento proveniente dalla stessa Amministrazione che induce il concorrente a farvi affidamento (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2011 n. 4029; Id., sez. VI, 20 settembre 2012 n. 4999; Id., sez. III, 14 novembre 2012 n. 5758).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di presa d’atto prevista dall’art. 118 del Regolamento, si è chiarito che la sua finalità è di garantire la precisa conoscenza, da parte degli aspiranti contraenti, delle obbligazioni da adempiere con la somma offerta a corpo, in modo da porre al riparo l’Amministrazione da riserve e contestazioni in fase di esecuzione dell’appalto: se così è, quando tale dichiarazione sia in altra forma presente negli atti dell’offerta, la finalità perseguita deve ritenersi soddisfatta e non può giungersi all’esclusione del concorrente che ne abbia omesso la rituale allegazione (cfr. A.V.C.P., parere 23 marzo 2011 n. 56; Id., parere 19 luglio 2012 n. 119; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003 n. 9189).