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( votes)Parere n. 180 del 6/11/2013
PREC 94/13/L
L’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell’appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità
Un consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce alla S.A. un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli stabiliti dalla legge (artt. 41 e 42 D.Lgs. n.163/2006), con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.07.2008, n.3665; sez. V, 2.02.2009 n. 525). Pertanto, l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell’appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché se è vero che la richiesta di un determinato fatturato pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento, è vero anche che la previsione di detti requisiti di ammissione alla gara – rientrante nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione non deve però tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato (TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 1238 del 27 maggio 2009). In sostanza, è necessario che la discrezionalità della Stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall’art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE.