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( votes)Parere n. 170 del 23/10/2013
PREC 111/2013/S
Per le attività di mero “supporto” deve ritenersi non necessario il requisito dell’iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni
Per le attività di mero “supporto” – da svolgersi sempre sotto il controllo e la direzione dei responsabili dei Servizi degli Enti interessati, con l’utilizzo dei software gestionale degli Enti, osservandone indicazioni e prescrizioni e garantendo la presenza all’interno degli Uffici – deve ritenersi non necessario il requisito dell’iscrizione all’ “Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, previsto dall’art. 53 D.lvo 15 dicembre 1997, n. 446 (Deliberazione n. 14 del 3 aprile 2008). Tale iscrizione, infatti, è necessaria per il caso in cui venga affidato ad un soggetto privato l’espletamento dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, ma non può estendersi al caso – come nel caso di specie – in cui venga appaltata esclusivamente l’attività di mero supporto all’esercizio del potere tributario, che il Comune tuttavia mantenga nell’ambito del proprio diretto esercizio.