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( votes)Parere n. 192 del 20/11/2013
PREC 223/13/S
Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione
Alla stregua di una consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituisce certamente principio regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di capacità tecnica e professionale (come quello in esame) e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato Sez. III, 18-06-2012, n. 3550; in senso conforme AVCP prec. 256/12).
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 04-10-2011, n. 5434), infatti, è costante nell’affermare che “Conformemente alla pertinente giurisprudenza comunitaria deve ritenersi che costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione. La giurisprudenza degli anni più recenti ha applicato il richiamato principio in modo non meccanicistico, temperandone la portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se coinvolgente le caratteristiche soggettive dell’offerente, sia nondimeno idoneo ad essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta” (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971).
Come è stato autorevolmente osservato, quindi, non sempre è agevole tenere separati i due criteri considerati (quello oggettivo di valutazione dell’offerta e quello soggettivo relativo alla capacità tecnica e professionale del concorrente), poiché i profili di organizzazione soggettiva possono anche essere idonei a riflettersi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione. Ne deriva che quando gli aspetti organizzativi non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell’offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).