Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 149 del 25/09/2013
PREC 118/13/S
Sulla ponderazione qualità-prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa
La questione controversa, oggetto del presente esame, concerne la legittimità della scelta, nella procedura di gara in oggetto da definirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della distribuzione del punteggio, essendo stati attribuiti all’elemento prezzo 90 dei 100 punti complessivi, residuando assegnati alla qualità solo 10 punti. L’Autorità di Vigilanza ha già avuto modo di specificare quanto sia importante l’equilibrio nella ponderazione tra gli elementi qualitativi ed economici, nel Parere sulla Normativa del 22/03/2012: “In tale prospettiva, riveste importanza fondamentale l’operazione di definizione dei pesi ponderali da assegnare a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, cioè del livello di utilità per la stazione appaltante, connessa a ciascun profilo in cui si scompone l’offerta. Una ponderazione non coerente con gli obiettivi può, infatti, portare a risultati erronei o diversi da quelli desiderati dalla stazione appaltante stessa. (..) L’Autorità, per queste ragioni, ha sottolineato che, ai fini di una corretta valutazione delle offerte, occorre attribuire agli elementi di valutazione pesi equilibrati in modo da evitare di attribuire eccessiva preponderanza ad uno dei criteri, tale da escludere qualsiasi rilievo per tutti i restanti: in tal caso infatti la stazione appaltante baserebbe la propria valutazione sulla base di un unico criterio (per esempio il prezzo) mentre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su una pluralità di elementi tra loro integrati, come previsto dalla disciplina legislativa. In particolare, può affermarsi che, quando per l’aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione degli elementi e dei relativi pesi o punteggi, la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non deve essere tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore. Il prezzo deve essere combinato con gli altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell’offerta. Ne deriva la grande importanza di effettuare, in sede di impostazione della gara, simulazioni di vario tipo, prima di cristallizzare la scelta definitiva negli atti”. Tuttavia, si deve ritenere che rientri nella discrezionalità amministrativa la scelta del peso ponderale da applicare agli elementi qualitativi ed economici e che tale scelta non sia, di norma, sindacabile, salvo manifesti vizi di irragionevolezza o sproporzionalità.