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Parere n. 162 del 9/10/2013

PREC 164/13/F

Negli appalti di forniture deve ritenersi sussistente l’equivalenza tra i prodotti rigenerati e quelli non originali

Non sussiste violazione dell’art. 68 del Codice, laddove il capitolato di gara contempli esplicitamente la fornitura di prodotti non originali equivalenti. E quando ciò avvenga, come nella specie, mediante la previsione di un apposito lotto di fornitura di prodotti non originali, le imprese partecipanti non possono pretendere di concorrere anche nei restanti lotti offrendo prodotti rigenerati equivalenti, poiché in tal modo verrebbero radicalmente disattese le prescrizioni contenutistiche vincolanti della lex specialis di gara, a discapito dell’esigenza di certezza e del principio di par condicio tra i concorrenti. D’altronde, la decisione della stazione appaltante di richiedere materiali originali per taluni lotti di fornitura può risultare pienamente giustificata laddove si consideri che, come è noto, i contratti di assistenza delle aziende produttrici dei macchinari che utilizzano materiali consumabili quali toner, cartucce, nastri, etc. prevedono limitazioni ed esclusioni di garanzia nel caso di utilizzo di prodotti di consumo non originali (in questo senso, in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013 n. 537). A diversa conclusione si dovrebbe pervenire nelle situazioni in cui la stazione appaltante escluda del tutto la fornitura di prodotti non originali rigenerati, precludendo la partecipazione alle aziende non titolari di licenza di vendita di determinati marchi (cfr. A.V.C.P., parere 6 marzo 2013 n. 19, ove si è affermata l’illegittimità delle specifiche tecniche di gara per la fornitura di accessori e materiali di consumo per apparecchiature elettroniche, nella parte in cui non consentano la prova di equivalenza per i toner e le cartucce non originali rigenerate: nella vicenda decisa dall’Autorità, diversamente dalla fattispecie qui in esame, il capitolato d’appalto contemplava esclusivamente la fornitura di prodotti originali e non erano ammesse le offerte corredate da certificazioni ISO/IEC 19752 e 19798).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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