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( votes)Parere n. 153 del 25/09/2013
PREC 174/13/S
La mancata presentazione delle referenze bancarie, in caso di appalto di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici, determina l’esclusione dalla gara se vi è stato espresso richiamo all’art. 41 del d. lgs. 163/2006
La questione controversa concerne la legittimità dell’eventuale provvedimento di esclusione di un concorrente per omessa presentazione di due referenze bancarie, richieste dalla lex specialis come requisito di partecipazione. Al riguardo occorre preliminarmente considerare che l’appalto de quo ha ad oggetto l’affidamento della gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed accessori, ossia di quei servizi contemplati dall’Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Questi ultimi, per espressa disposizione legislativa, sono sottratti all’integrale applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e rimangono disciplinati dalle disposizioni degli artt. 20, 27 D.Lgs. 163/2006, unitamente a quelle eventualmente richiamate dalla lex specialis. Conseguentemente assume valore dirimente l’analisi della disciplina di gara. In particolare, per quel che rileva, il bando prevede al punto 13, sotto la rubrica Referenze Bancarie, la presentazione di: “n.2 (due) dichiarazioni, in originale, di istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 smi. Dette dichiarazioni debbono attestare la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg dalla scadenza dell’offerta e comunque le linee di credito o affidamenti bancari totali superiori a euro 2.000.000,00, pena l’esclusione”. La disposizione è chiara nel richiedere la presentazione di due dichiarazioni di istituti bancari o assicurativi, sia nel disciplinare il contenuto delle stesse, disponendo che queste ultime debbono attestare la solidità economica e finanziaria della ditta. E’ opportuno, infine, ricordare che questa Autorità ha già chiarito che i requisiti speciali, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art, 2 del Codice dei contratti pubblici, di conseguenza la carenza degli stessi si traduce necessariamente nell’esclusione dalla gara (cfr. AVCP determinazione n. 4/20012).