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Parere n. 07 del 16 gennaio 2014

PREC 226/13/L

Quando la stazione appaltante modifica in autotutela il bando di gara e riapre i termini per la presentazione delle offerte, non può ammettersi che le concorrenti già ammesse (perché regolarmente qualificate in relazione alla iniziale formulazione del bando) siano penalizzate rispetto alle altre concorrenti (quelle che sono state escluse e ripresentano l’offerta e quelle che presentano per la prima volta l’offerta, dopo che il bando è stato emendato su una o più clausole escludenti)

Nella fattispecie controversa, ha piuttosto assunto rilievo determinante il lungo tempo trascorso (circa sette mesi) tra l’iniziale ed il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, un tempo durante il quale è astrattamente possibile che le concorrenti in forma individuale o associata siano state interessate da vicende modificative dei loro assetti aziendali o, addirittura, dalla perdita o diminuzione della qualificazione SOA ovvero dal sopraggiungere di cause di esclusione dalle pubbliche gare. Tutte sopravvenienze che potrebbero comportare l’esigenza di modificare le forme e le modalità di partecipazione alla gara. Ed infatti, secondo un principio ormai consolidato in tema di qualificazione, i requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere posseduti dai concorrenti non soltanto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità, in ossequio alle esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, che nel nostro ordinamento è imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire i contratti pubblici, ed inoltre allo scopo di evitare che le stazioni appaltanti siano esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto della qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. A.V.C.P., parere 21 marzo 2012 n. 44; in giurisprudenza, per tutte: Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4). Ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto tener conto del lungo intervallo temporale intercorso tra i due termini di scadenza ed avrebbe dovuto consentire a tutte le concorrenti, anche a quelle già ammesse, di formulare una nuova offerta. Pertanto, il provvedimento di rettifica del bando di gara e di fissazione del nuovo termine al 30 settembre 2013 è illegittimo, nella parte in cui non consente alle concorrenti già qualificate di ritirare la propria offerta.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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