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Parere n. 1 del 12/01/2011

PREC 45/10/S

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7,  lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo  di Riano –Affidamento del servizio di tesoreria comunale – S.A.: Comune di  Montelibretti (RM).

La Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve  confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi  di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente  evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in  conflitto con la normativa comunitaria e nazionale.

Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, conosce un’applicazione per così dire “attenuata” solo quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (cfr. parere  n. 5 del 14 gennaio 2010). nei casi – come quello in esame – in cui l’oggetto  dell’appalto non presenta specificità tali da giustificare il ricorso a criteri  valutativi del merito tecnico di tipo “soggettivo” sono esclusi come “criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” quelli che non  siano diretti ad identificare tale offerta.

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