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( votes)Parere n. 1 del 12/01/2011
PREC 45/10/S
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Riano –Affidamento del servizio di tesoreria comunale – S.A.: Comune di Montelibretti (RM).
La Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale.
Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, conosce un’applicazione per così dire “attenuata” solo quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (cfr. parere n. 5 del 14 gennaio 2010). nei casi – come quello in esame – in cui l’oggetto dell’appalto non presenta specificità tali da giustificare il ricorso a criteri valutativi del merito tecnico di tipo “soggettivo” sono esclusi come “criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” quelli che non siano diretti ad identificare tale offerta.