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“Non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara”

“la giurisprudenza, con esplicito riferimento all’art. 23, co. 16, afferma che la “… disposizione citata richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera “sulla base di quanto previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma 10. In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta” (cfr. TAR Liguria n. 1069 del 14.12.2021);  … un’autorevole fonte giurisprudenziale (ex multis TAR Lazio – Roma n. 8977 del 13.8.2018) ha precisato che quanto indicato dall’ultimo inciso del comma 16 dell’art. 23 citato “costituisce una previsione accessoria all’obbligo, chiaramente scandito dal resto del comma 16, di porre a base delle previsioni di gara il costo effettivo del lavoro, che è una voce soggetta a ribasso in quanto dipendente dall’organizzazione aziendale che la norma considera quindi migliorabile dal concorrente (a differenza dei costi di sicurezza che sono incomprimibili e che, infatti, opportunamente il comma distingue). Alla luce della natura del precetto che pone l’art. 25 d.lgs. 50/2016, comma 16 ultimo inciso, non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara. Più precisamente, osserva innanzitutto il Collegio che la norma è precettiva per le amministrazioni, i cui uffici, nell’essere tenuti ad inserire nei documenti “posti a base di gara i costi della manodopera” sono tenuti a svolgere, nella progettazione del servizio da affidare in appalto, una specifica analisi fondata su quanto meglio indicato nello stesso comma, così da perseguire l’interesse a consentire, tramite l’esposizione di valori di riferimento corretti, l’effettivo confronto concorrenziale ed al contempo la tutela del lavoratore. Tuttavia, ai fini della regolarità della procedura di gara, non è possibile predicare la rilevanza astratta di una violazione solo formale di detta previsione. L’obbligo di porre a base d’asta prezzi comprensivi di una corretta analisi dei costi della manodopera implica che la violazione della norma diverrà rilevante solo dove incida in concreto sulla regolarità della gara, ovvero quando le analisi dei costi siano sostanzialmente carenti sotto il profilo considerato della manodopera; e tale carenza si rifletta quindi, necessariamente, sulla possibilità di formulazione delle offerte […] ; oppure se la mancata o erronea indicazione del costo della manodopera incida sulla regolare ed attendibile valutazione delle offerte presentate”;”

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Redazione MediAppalti
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