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( votes)PREC 192/2020/F
La necessità di rendere nota l’insorgenza dell’obbligo di procedere all’esclusione automatica (in caso di almeno cinque offerte ammesse) a fronte del carattere non transfrontaliero dell’appalto
“… Dipendendo l’obbligo di esclusione automatica dall’accertamento del carattere non transfrontaliero dell’appalto, la stazione appaltante è tenuta ad operare tale valutazione in via preventiva e a dare conto dell’esito della stessa nella documentazione di gara; Considerato che il presupposto del carattere non transfrontaliero è stato introdotto dal legislatore nazionale con il d.l. n. 32/2019 per “risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273» (Relazione illustrativa per la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32). Con la richiamata procedura di infrazione, la Commissione europea aveva infatti evidenziato l’incompatibilità dell’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 con le disposizioni UE, in quanto si applicava a prescindere dal fatto che l’appalto presentasse o meno un interesse transfrontaliero certo; … Ritenuto che l’ampiezza della deroga temporanea all’art. 97, comma 8, apportata dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 va interpretata alla luce della necessaria compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, per cui essa deve ritenersi circoscritta alla deroga espressa del numero minimo di offerte ammesse (che passa da dieci a cinque), dovendosi per il resto ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 97, comma 8, ivi compresa la necessità di rendere nota l’insorgenza dell’obbligo di procedere all’esclusione automatica a fronte del carattere non transfrontaliero dell’appalto;”