Questo articolo è valutato
( votes)PREC 261/2020/S
L’offerta condizionata “si configura quando l’operatore economico subordina l’impegno assunto nei confronti della stazione appaltante ad un evento futuro e incerto, senza rendere una dichiarazione di volontà attendibile, univoca e certa di partecipare alla gara e di accettarne le relative prescrizioni”
“ …. diversamente da quanto sostenuto dall’istante, nel caso di specie non si può parlare di “offerta condizionata”. Tale ipotesi (vietata dai principi generali che regolano gli appalti pubblici) si configura quando l’operatore economico subordina l’impegno assunto nei confronti della stazione appaltante ad un evento futuro e incerto, senza rendere una dichiarazione di volontà attendibile, univoca e certa di partecipare alla gara e di accettarne le relative prescrizioni (cfr. su tale concetto TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6 maggio 2019, n.1017; cfr. Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583). Nel caso di specie, invece, l’offerta presentata dai concorrenti non può essere considerata “condizionata”: l’art. 17 del disciplinare prevede chiaramente che il ribasso unico offerto in sede di gara “sarà applicato sia all’importo posto a base di gara, sia all’elenco prezzi unitari e/o ai prezziari di cui alla relazione tecnica ed illustrativa, sia a qualsiasi altro prezzario o listino, anche per l’eventuale formulazione di nuovi prezzi. Ad ogni buon conto, si ribadisce, saranno pagate solo le prestazioni effettivamente prestate”. Inoltre, la stazione appaltante non ha subordinato l’erogazione del servizio né la sua remunerazione ad un evento futuro e incerto, ma ha solo stabilito che l’aggiudicatario verrà remunerato mensilmente sulla base dei pasti effettivamente erogati nel mese di riferimento, nel rispetto dell’importo stimato per ciascun lotto di gara. D’altra parte, per i servizi di ristorazione, è fisiologico che la capacità ricettiva delle strutture ospedaliere possa subire variazioni in base al numero dei degenti, per cui risponde ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (di cui all’art. 97 Cost.) la previsione secondo cui saranno remunerati solo i pasti e i servizi accessori effettivamente erogati dall’appaltatore;”