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PREC 168/18/F

Sulla differenza tra “servizi analoghi” e “servizi identici”

“è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nelle gare pubbliche, laddove  il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017  n. 5944) e che “la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento  tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892);”…RITENUTO di condividere l’orientamento secondo cui «il concetto  di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere  inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste”

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