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“I servizi analoghi hanno una portata più ampia rispetto ai servizi identici, tuttavia nell’individuare i servizi analoghi è consentito alla stazione appaltante richiedere che lo svolgimento degli stessi sia avvenuto in settori affini a quello in cui ricade l’oggetto della gara, avuto riguardo alla specificità degli interessi perseguiti alla luce del capitolato speciale d’appalto”
“… come evidenziato anche recentemente dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 11/05/2020, n. 2953, le previsioni dei bandi di gara richiedenti come requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi perseguono come finalità «il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore
qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici»; al contempo, però, «occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n.5040);”