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“È sanabile mediante soccorso istruttorio la polizza fideiussoria d’importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis; l’offerente che ha presentato una polizza fideiussoria d’importo insufficiente non può essere escluso senza essere prima ammesso all’esercizio del soccorso istruttorio”

“… il consolidato orientamento dell’Autorità (cfr. per tutte, delibere n. 151 del 19.04.2023, n. 212 del 27.04.2022, n. 43 del 02.02.2022, n. 765 del 24.11.2021, n. 589 del 28.07.2021) e il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutte, da ultimo, TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 30/08/2023; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 03/04/2023, n. 2075; Consiglio di Stato, Sez. V, 22/11/2022, n.10274; id., 03.08.2021, n. 5710; id., 19/04/2021, n. 3166; id., n. 399/2020), che hanno affermato l’esperibilità del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016, in ogni caso di carenza/irregolarità della cauzione provvisoria, incluso il caso di mancanza, d’erronea modalità di presentazione e d’importo insufficiente, rientrando, dunque, in tale fattispecie, il caso di una polizza validamente costituita, con indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2021, n. 6324; id., 22/07/2019, n. 5138); … «La polizza fideiussoria stipulata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e prodotta unitamente alla documentazione amministrativa, recante un importo insufficiente può essere sanata tramite il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, la quale deve consentire all’operatore economico di integrarne l’ammontare», precisando che la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che il principio, «per il quale il soccorso istruttorio va a buon fine con conseguente permanenza in gara dell’operatore solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria sia di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, va limitato alla sola ipotesi di mancanza della cauzione provvisoria, quando questa sia richiesta dalla legge di gara come elemento essenziale della domanda a pena di esclusione» mentre «la mera irregolarità della fidejussione tempestivamente costituita, determinata dall’ammontare rivelatosi insufficiente, può essere sanata tramite il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, che dovrebbe consentire all’operatore economico di integrarne l’importo» (delibera n. 43/2022); … «Sana le carenze documentali rilevate dalla SA, l’offerente che a seguito dell’esperimento del soccorso istruttorio produce, nei termini assegnati, l’appendice alla polizza fideiussoria con l’importo esatto, rilasciata in data successiva al termine di presentazione dell’offerta» e che «Non è conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta che, all’esito del soccorso istruttorio, risulti provvista della fideiussione provvisoria con l’importo esatto indicato nella lex specialis» (Delibera n. 151 del 19.04.2023)”

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Redazione MediAppalti
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