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“L’irregolarità concernente la cauzione provvisoria è suscettibile di essere sanata attraverso l’esercizio del potere di soccorso istruttorio”
“… l’Autorità ha più volte affermato che l’istituto trova applicazione con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione stessa, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio (Delibera n. 372 del 17 aprile 2019; Delibera n. 339 del 28/03/2018; Bando-Tipo n. 1/2017); l’orientamento dell’Autorità è in linea con la giurisprudenza che ha riconosciuto come invalidità sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 la mancanza ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto dalla lex specialis (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16/01/2020, n. 399);”