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In ordine agli indici rilevatori tali da far ritenere sussistente l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale
“…l’orientamento giurisprudenziale comunitario, già formatosi in vigenza del precedente impianto giuridico di cui al d.lgs. n. 163/2006, aveva sostenuto la necessità di accertare in concreto se la situazione di controllo o collegamento abbia influito sul comportamento delle imprese in gara, imponendo a carico della stazione appaltante l’onere di verificare l’effettiva influenza sulla formulazione delle offerte e lasciando alle imprese la possibilità di dimostrare l’insussistenza di rischi e pregiudizi nello svolgimento della selezione (cfr. sent. CGUE 19 maggio 2009, C-538/07);
CONSIDERATO che, nel tempo, la giurisprudenza e l’Autorità hanno più volte analizzato alcune ipotesi di indici rilevatori, sostenendo l’esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune, oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, oppure significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte. La ricorrenza di una pluralità di questi indici, legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da sostenere la correttezza dello strumento presuntivo, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione (cfr. determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012; TAR Sardegna, Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 163); … affinchè la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato, che tale partecipazione determini di per sé il rischio di una turbativa della gara intesa quale “pericolo presunto” e, dall’altro, che le imprese interessate non dimostrino in concreto l’assenza di qualsiasi incidenza di detto collegamento sull’esito della procedura. Pertanto, una volta ricostruiti gli elementi indiziari gravi e precisi di collegamento sostanziale in un quadro complessivo tale da ritenere provata questa situazione, l’alterazione del risultato della gara è legittimamente presunta dalla stazione appaltante (Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 23 giugno 2017, n. 1543);”