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( votes)UPREC/PRE/743/2023/S/PREC
“Nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, la Stazione appaltante è tenuta a verificare se l’offerta risulti congrua in relazione a tutti quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ivi compresi i nuovi livelli retributivi del personale, stabiliti per effetto della stipula del nuovo CCNL di settore, anche se sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta”
“RICHIAMATI i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza e dall’Autorità in tema di verifica dell’anomalia delle offerte, così sintetizzabili: 1) le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’anomalia e/o alla congruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Pertanto, il sindacato dell’Autorità non può tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell’offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; Id., 25 luglio 2019 n. 5259; Id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514; Id., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755); … CONSIDERATO, in merito alla questione sub 1), che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta; tuttavia, per potersene discostare, gli operatori economici devono rendere una giustificazione puntuale e rigorosa delle ragioni che giustificano lo scostamento, anche concernenti l’organizzazione della propria azienda o fornire altri elementi di prova a supporto della serietà e della congruità dell’offerta. Infatti, “l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte … non legittima in sé un giudizio di anomalia e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica” (ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 marzo 2023, n. 509; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 28.11.2019, n. 13665; Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; Cons. Stato. sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1706; Tar Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9058);”