Questo articolo è valutato
( votes)UPREC/PRE/0767 /2023/L/PREC
“Appalto pubblico – Servizi – Costi della manodopera – Scorporo – Ribasso offerto – Riduzione dei costi della manodopera– Organizzazione aziendale – Congruità dell’offerta – Legittimità”
“L’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici deve essere letto alla luce di un inquadramento sistematico, tale per cui la stazione appaltante indica nel bando di gara un importo unico comprensivo dei costi stimati della manodopera, l’operatore economico presenta l’offerta con il relativo ribasso, avendo cura di non ribassare i costi della manodopera a meno che il ribasso su questi ultimi non sia riferibile ad una sua più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l’indicazione separata, in offerta, dei medesimi e il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti da legge o dai contratti collettivi.”