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“il limite temporale triennale dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 trova applicazione con riferimento a tutti i fatti idonei ad integrare un grave illecito professionale”
“… ragioni di carattere sistematico e di compatibilità della disciplina nazionale con quella europea inducono a preferire tale secondo indirizzo: l’art. 80, comma 10, del d.lgs. 50/2016 non persegue lo scopo di introdurre un’ipotesi di interdizione automatica dalla partecipazione alle gare, bensì svolge la funzione di contenere, sotto il profilo temporale, l’efficacia escludente di circostanze pregresse, potenzialmente incidenti sull’affidabilità dell’operatore economico, la cui conoscenza è in nuce non utile per la stazione appaltante, giammai potendo rientrare nel processo decisionale prodromico alla esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c); solo così interpretata, la norma si pone in linea con il divieto del gold plating e con il correlato favore per la semplificazione delle procedure ad evidenza pubblica mostrato dal legislatore eurounitario; e il limite temporale triennale dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 trova applicazione con riferimento a tutti i fatti idonei ad integrare un grave illecito professionale, siano essi di natura civile, amministrativa o penale, con la conseguenza che la rilevanza escludente delle sentenze penali di condanna per fattispecie di reato diverse da quelle di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 resta confinata nel limite del triennio dal giudicato …”