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“Legittima la richiesta di documentazione a comprova di quanto autodichiarato dall’ operatore economico nell’ offerta tecnica e la decurtazione del punteggio precedentemente assegnato, a seguito del riscontro che il bene offerto non possiede le caratteristiche previste dal disciplinare per il conseguimento di un certo punteggio”
“… non vi è dubbio che la Commissione, finché non siano concluse le operazioni di gara, possa rivedere le valutazioni già espresse e che a tal proposito, la giurisprudenza ha sottolineato come “la funzione della Commissione di una gara di appalto si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti, sussiste il potere della Commissione stessa di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi” (Cons. Stato, Sez IV, 5 ottobre 2005, n. 5360) e che “in via generale, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara … non può negarsi il potere della Commissione di gara di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato – riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente” (Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2273; Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2018, n. 136);…la giurisprudenza, muovendosi sulla linea tracciata dall’Autorità, ha valutato che l’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs 50/2016 include nell’ambito delle dichiarazioni false da considerarsi rilevanti ai fini dell’integrazione della causa di esclusione di che trattasi «anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta ove idonee a influire sul processo decisionale dell’amministrazione, in ordine all’attribuzione del punteggio o più in generale all’individuazione dell’aggiudicatario» (Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2018 n. 2747) e che, secondo il Consiglio di Stato, «la ratio della norma si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell’offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l’effetto di alterare gli esiti della gara» (Cons. Stato cit.); Il Consiglio ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, Legittima la richiesta di documentazione a comprova di quanto autodichiarato dall’operatore economico nell’offerta tecnica e la decurtazione del punteggio precedentemente assegnato, a seguito del riscontro che il bene offerto non possiede le caratteristiche previste dal disciplinare per il conseguimento di un certo punteggio.”