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“La previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia.”

“… RITENUTO, pertanto, che, in via generale, la scelta di sottoporre a verifica di anomalia le offerte che abbiano riportato un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito per l’offerta tecnica e per quella economica non appare contrastare né con le disposizioni del Codice né con quelle del Bandotipo approvato dall’Autorità; al contrario, risulta perfettamente aderente alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nella relazione sullo schema di Codice dei Contratti, ovvero uno dei possibili criteri di individuazione delle offerte da sottoporre ad anomalia”

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Redazione MediAppalti
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