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“La deroga temporanea introdotta dal d.l. n. 76/2020 riguardante il numero minimo di offerte ammesse (ridotto a cinque) necessario per fare scattare (in presenza delle rimanenti condizioni) l’obbligo di esclusione automatica ha natura imperativa e pertanto sostituisce di diritto la clausola del bando difforme”

“… l’Autorità ha già avuto occasione di osservare che la deroga apportata al comma 8 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 dall’art. 1, comma 3, terzo periodo, d.l. n. 76/2020 va interpretata alla luce della necessaria compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, per cui essa deve ritenersi circoscritta alla deroga espressa del numero minimo di offerte ammesse (che passa da dieci a cinque), dovendosi per il resto ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 97, comma 8, ivi compresa la necessità di rendere nota l’insorgenza dell’obbligo di procedere all’esclusione automatica a fronte del carattere non transfrontaliero dell’appalto (Parere di precontenzioso n. 797 del 14 ottobre 2020 e Parere di Precontenzioso n. 838 del 21 ottobre 2020). Ciò in quanto, l’obbligo di procedere all’esclusione automatica (introdotto dal d.l. n. 32/2019, il c.d. “Sbloccacantieri”) sorge in presenza delle condizioni previste dalla norma (valore sotto soglia, criterio del minor prezzo, carattere non transfrontaliero dell’appalto e numero minimo di offerte ammesse) e che il legislatore richiede che la stazione renda noto ai potenziali partecipanti l’insorgenza dell’obbligo stesso (ovvero che procederà all’esclusione automatica), a fronte della sussistenza di dette condizioni;”

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Redazione MediAppalti
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