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( votes)“Stante la perentorietà del termine assegnato non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 appare evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per l’adempimento richiesto dalla stazione appaltante, termine che cada in un giorno feriale, con la conseguente impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere al soccorso istruttorio oltre il suddetto termine.”
” … il comma 9 dell’art. 83, d.lgs. 50/2016 così recita: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”; l’applicazione del principio dell’automatico slittamento al primo giorno lavorativo del termine viene riconosciuto dalla giurisprudenza e dall’Autorità nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo (cfr. Delibera n. 429 del 26.05.2021); RILEVATO che, nel caso in esame risulta che il giorno di scadenza del termine assegnato fosse di sabato quale giornata ordinariamente feriale entro cui l’operatore economico avrebbe dovuto riscontrare, nel proprio interesse, alla richiesta avanzata mediante soccorso istruttorio …… ; RITENUTO che, stante la perentorietà del termine assegnato (non superiore a dieci giorni) così come indicato dal legislatore, appare evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per l’adempimento richiesto dalla stazione appaltante, con la conseguente impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere al soccorso istruttorio …”