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E’ illegittima l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la presentazione dell’offerta economica sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento
“l’Autorità, già nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 e in successivi pareri (v. delibera n. 1346 del 20 dicembre 2017), ha evidenziato come «la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza» e che in diverse occasioni ha ribadito il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione è quella di rendere riferibile l’offerta al suo presentatore, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (delibera n. 1358 del 20 dicembre 2017; parere n. 24 del 5 agosto 2014; delibera n. 953 del 7 settembre 2016; parere n. 10 del 4 febbraio 2015; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881); … ogniqualvolta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva”