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( votes)“Costituisce causa di esclusione dalla gara esclusivamente la mancata dimostrazione del pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005, mentre la erronea indicazione del codice CIG nella causale del versamento non comporta l’esclusione dalla gara, ma solo l’eventuale integrazione documentale”
“… come osservato tralatiziamente dalla scrivente Autorità “un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione (cfr., pareri AVCP n.8 dell’8 febbraio 2012; n.4 del 12 gennaio 2011; n.8 del 14 gennaio 2010; n.67 del 25 marzo 2010)” fino sostanzialmente ad arrivare ad affermare che “l’Autorità ha chiarito che costituisce causa di esclusione dalla gara esclusivamente la mancata dimostrazione del pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005, mentre la mancata indicazione del codice CIG nella causale del versamento non comporta l’esclusione dalla gara, potendosi procedere all’integrazione documentale” (cfr. Delibere nn. 20 e 156 del 2007); … nel caso di specie la controinteressata non ha omesso di versare il contributo, né ha mancato di fornire alla stazione appaltante la relativa dimostrazione, ma ha semplicemente indicato nel certificato di pagamento un codice CIG errato …”