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“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti ex art. 50, co.1 lett. b) l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs. 36/2023.”

“la previsione dell’art. 50, co. 1 lett. b), va esaminata congiuntamente a quanto disposto dell’art. 48 del medesimo d.lgs. 36/2023, segnatamente il comma 1, che sancisce che “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II” e il comma 4, secondo cui “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”, prevedendo che, a differenza di quanto avveniva sotto il previgente d.lgs. 50/2016, salvo la presenza di una espressa deroga, al c.d. sottosoglia si applica l’intera disciplina ordinaria e non soltanto quella di cui agli artt. 49 – 55;

quanto sopra, giova parimenti evidenziare che, se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs. 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice.

Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”;

CONSIDERATO quanto sopra, alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs. 36/2023.

Tali conclusioni peraltro appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull’assenza di una espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio 2024.”

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Redazione MediAppalti
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