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( votes)“Non sono applicabili alle concessioni di servizi le norme dettate dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 in tema di offerte anormalmente basse ed esclusioni automatiche, soggette all’applicazione dell’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.”
“RITENUTO, in linea con alcune considerazioni espresse dall’ANAC nel documento pubblicato in data 4 agosto 2020, concernente l’esame e il commento degli articoli del decreto legge n. 76/2020, che le previsioni relative alle semplificazioni in materia di contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 riguardino i contratti di appalto e non le concessioni, come risulta comprovato dalla formulazione delle norme che richiamano espressamente il termine “appalti” … Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso»; d’altra parte, la stessa amministrazione aggiudicatrice sceglieva di indire la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 non richiamando negli atti di gara la disciplinata sulle procedure dettata all’art. 1, comma 2, d.l. n. 76/2020; RITENUTO, pertanto, non conforme alla normativa di settore il richiamo all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 contenuto all’art. 12 del disciplinare di gara, dovendo trovare invece applicazione alla procedura l’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che «l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci»;”