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( votes)PREC 62/2020/L/PB
“l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia”
“l’Autorità si è di recente, nuovamente, pronunciata sulla questione chiarendo che «Il legislatore, nella nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 […], ha cristallizzato il principio in base al quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato anche in una procedura sotto soglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le offerte “accantonate” vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al meccanismo dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l’esclusione”