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( votes)“La prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro – concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole”
“l’art. 51 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. È previsto il divieto per le stazioni appaltanti di ricorrere alla suddivisione in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. … secondo giurisprudenza consolidata “la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto”, inoltre che “il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, deve dunque costituire una decisione che deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza” (così da ultimo, Cons. Stato, III, 4 marzo 2019, n. 1491);. …. su una questione analoga l’Autorità (Delibera n. 1338 del 20 dicembre 2017) ha stabilito che “la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto quindi con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole”