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“Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) laddove emerga in modo inequivocabile, per la stazione appaltante, che l’esperienza maturata dall’impresa afferisce a settore diverso da quello oggetto dell’appalto nel periodo preso a riferimento dal bando di gara. La valutazione dell’analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento attiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.”

“l’istituto del soccorso istruttorio, per come disciplinato dal menzionato art. 101, non prevede alcuno sbarramento temporale alla sua attivazione, con la conseguenza che, laddove l’omissione, la carenza o l’incompletezza venisse rilevata dalla Stazione appaltante per la prima volta dopo l’aggiudicazione della gara, in ogni caso deve essere consentito al concorrente di porre rimedio alla lacune o irregolarità afferenti le dichiarazioni o i documenti prodotti in fase di gara, con l’unico limite- si ripete -del necessario possesso del requisito in data antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;

RILEVATO che nel caso di specie non siano emersi i presupposti per l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio in favore della concorrente [OMISSIS] non riscontrandosi la necessità di integrare o completare la documentazione presentata, contenente una chiara elencazione dei servizi analoghi richiesti secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

RILEVATO infatti che la [OMISSIS], stante anche l’oggetto dell’attività dell’impresa aggiornato solo nel 2022, ha fornito un copioso elenco di contratti relativi a servizi pregressi da cui emerge tuttavia, anche alla luce della visura camerale, che l’esperienza seppur vasta non sia propriamente inerente e di lunga durata nello specifico settore oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che la nozione di servizi analoghi deve intendersi come in generale “afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale”; nel caso in esame, dunque, la [ OMISSIS ] ha presentato un elenco di servizi pregressi tra cui la stazione appaltante ha ritenuto compatibili per caratteristiche e importi solo taluni, come sopra evidenziato, che non hanno consentito alla concorrente di superare il vaglio delle prescrizioni contenute nella legge di gara con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale nel periodo preso a riferimento dal legge di gara; CONSIDERATO che la valutazione rientra tra le competenze della stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo se e nella misura in cui appaia fondata su un iter logico viziato da irragionevolezza o illogicità, vale a dire se, dalla disamina delle prestazioni oggetto dell’affidamento e dei servizi pregressi svolti da un operatore, risulti evidente la similitudine tra le prestazioni e la loro afferenza al medesimo settore imprenditoriale o professionale (vd. Prec. 127/2022);”

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Redazione MediAppalti
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