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( votes)“L’operatore economico cui è richiesto, tra l’altro, ai fini partecipativi, il possesso di una determinata certificazioni di qualità, in caso di carenza può ricorrere a modelli quali quelli individuati nel R.T.I. ovvero nell’avvalimento idonei a dimostrarne il possesso”
” … in merito alla possibilità che l’operatore economico possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento per sopperire alla mancanza della certificazione di qualità richiesta ai fini della partecipazione alle gare ancorché ritenuto requisito speciale di natura soggettiva, l’Autorità, tenendo conto delle posizioni assunte in giurisprudenza, ne ha confermato l’ammissibilità, valorizzandolo, in presenza di una serie di condizioni. In particolare, e al fine di non svuotare di significato l’essenza dell’istituto, la giurisprudenza amministrativa consente siffatto avvalimento a condizione che «L’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale con tutte le risorse che le hanno concesso di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione». Sulla base di tale principio, è stata ribadita l’importanza di verificare – onere gravante sulla stazione appaltante – che la messa a disposizione da parte dell’ausiliaria dei mezzi del personale, del know how, e di tutti gli elementi aziendali qualificanti sia effettiva e non fittizia (delibera n. 707 del 24 luglio 2018);”