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( votes)“La scelta del criterio del minor prezzo non è conforme alla normativa di settore laddove la legge di gara lasci margini di discrezionalità ai concorrenti, consentendo di proporre soluzioni tecniche ad integrazione di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto, e quindi il servizio non presenti caratteristiche standardizzate. La legge richiede comunque che la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente e adeguatamente motivata”
“VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7131), che ha sottolineato che «il criterio del prezzo più basso è adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In questo caso, la stazione appaltante, qualora sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, può non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. […] La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2018, n.1609) osserva quindi che nella legislazione vigente il criterio del prezzo più basso è “circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”, nel qual caso “può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico»; nel caso di specie il criterio di aggiudicazione del minor prezzo non appare conforme alla normativa di settore in quanto il fatto che venga richiesto ai concorrenti di proporre soluzioni tecniche, pur nel rispetto degli standard minimi prescritti, lascia supporre che vi siano margini di discrezionalità e che quindi il servizio non abbia caratteristiche propriamente standardizzate. La legge richiede che comunque la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente e adeguatamente motivata.”