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Sulla esclusione dalla procedura per omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandante
“CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, sono sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica; il medesimo articolo stabilisce che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
CONSIDERATO che il bando di gara prevedeva, nel caso dei raggruppamenti temporanei d’impresa, l’obbligo a pena di esclusione di sottoscrivere l’offerta da parte di tutti i rappresentanti delle imprese associate e che tale obbligo è espressamente sancito per gli RTI costituendi dall’art. 48, comma 8, del d. lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, per orientamento giurisprudenziale costante, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non può essere considerata un’irregolarità solo formale e, quindi, sanabile nel corso del procedimento, dal momento che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, posto che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà (Tar Lazio, sez. III quater, 9 novembre 2016, sent. 11092);
CONSIDERATO che, già con la Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, in vigenza del precedente codice dei contratti, l’Autorità ha considerato la sottoscrizione un elemento essenziale e tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente; successivamente, anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, l’Autorità ha precisato che è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente, che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza (Delibera n. 1179 del 15 novembre 2017; Delibera n. 432 del 27 aprile 2017);
RITENUTO che nel caso di specie non sussiste alcun elemento che possa essere idoneo a ricondurre concretamente l’offerta tecnica all’impresa mandante, in modo da poter escludere ogni dubbio sulla provenienza dell’offerta anche dal soggetto interessato e poter attestare la consapevole assunzione di paternità e responsabilità dell’offerta stessa, essendo stato apposto un unico segno, in forma di semplice sigla, soltanto sul frontespizio di uno dei documenti costituenti l’offerta tecnica;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione:
l’operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.”