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( votes)“Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto occorre fare riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio utile ai fini della maturazione del requisito di capacità economica e finanziaria.”
“… secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza formatasi già in relazione al d.lgs. n. 163/2006, solo per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto occorre fare riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economica e finanziaria” (Cfr. ex multis, T.A.R. Puglia (Bari) II, n. 1036/2018; Cons. St., III, n. 3285/2015, Cons. St., VI, n. 2306/2014). Il legislatore del 2023 ha cristallizzato tale insegnamento nel comma 11 dell’art. 100 del nuovo codice dei contratti, laddove ha previsto che, nelle more dell’adozione del nuovo sistema di qualificazione per gli appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante può richiedere, come requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto “maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura” e, come requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di contratti analoghi “nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara”, distinguendo chiaramente il triennio di riferimento per le due tipologie di requisiti;”