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“Inammissibile, per difetto di legittimazione e carenza d’interesse, conseguente alla definitiva esclusione dalla gara, la domanda tesa all’accertamento dell’illegittima proroga dei termini per la presentazione delle offerte e delle modifiche alle modalità di sottoscrizione dell’offerta stessa” “…in forza del principio di conservazione degli atti giuridici e dei criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’eventuale accertamento dell’illegittima proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte ovvero dell’indebita modifica alle modalità di sottoscrizione della stessa non potrebbe mai condurre all’annullamento dell’intera gara ma alla sola esclusione dei soggetti che abbiano presentato la propria offerta dopo la proroga concessa ovvero senza rispettare le formalità di sottoscrizione originariamente fissate (cfr.; T.A.R. Catania, 30 dicembre 2019, n. 3150; T.A.R. Lazio, Latina, 30 ottobre 2018, n. 542; T.A.R. Lazio, 20 luglio 2017 n. 8806);”