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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è requisito speciale di idoneità professionale
“…in merito al requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, si è di recente espressa l’ANAC con il Comunicato del Presidente del 27.7.2017 (pubblicato in data 29.8.2017), nel quale si legge che “In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità»”;”