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E’ ammesso l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata
“La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria»; è stato anche affermato (Tar Lazio Roma sez. II 14 luglio 2017, n. 8520) che «L’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato pacifico nel nuovo codice dei contratti, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva «[la] revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [..]»…«si ritiene di interpretare l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 come non ostativo all’avvalimento della certificazione di qualità soltanto ove insieme alla stessa certificazione venga “prestata” l’organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo. Questo indirizzo appare condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2344 del 18.4.2011, Tar Piemonte, Sez. I, n. 224 del 15.1.2010) che ha ammesso l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata (cfr. parere di precontenzioso n. 115 del 22 giugno 2011)»;”