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Il rinvio a giudizio costituisce “grave illecito professionale” sicché l’eventuale esclusione dell’operatore economico è subordinata alla valutazione in concreto della stazione appaltante
“L’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, perché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 ma è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016. La valutazione dell’inquadramento della omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità.”